Precisazioni su “obbligo fattura a 12 giorni” e proroga versamenti.

La fattura elettronica dovrà essere emessa (OSSIA GENERATA E INVIATA AL SDI) entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni e scatteranno le sanzioni in caso di invio in ritardo.
La novità è stata inserita nel disegno di legge di conversione del DL Crescita, entrato in vigore il 30 giugno 2019.

Se la data dell’operazione non coincide con la data di emissione, la fattura dovrà riportare entrambe. Per quanto riguarda la fattura differita, invece, è possibile emettere il documento entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento da cui si desume il dettaglio delle operazioni.

 

Sanzioni

Il regime sanzionatorio applicabile in caso di tardiva fatturazione elettronica risulta attenuato dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, secondo il quale:  per il primo semestre 2019, le sanzioni non si applicano se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione periodica IVA riferita all’ operazione documentata; mentre sono ridotte al 20% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo (per i soggetti mensili tale riduzione opera fino al 30.9.2019)

 

Conservazione

Per la conservazione è disponibile un servizio di raccolta online delle fatture elettroniche emesse/ricevute attraverso il Sistema Di Interscambio. Queste ultime saranno conservate secondo i termini e le condizioni di un accordo che  garantisce la conservazione per un periodo di 15 anni (salvo revoca) e riguarda tutti i documenti (fatture elettroniche ex art. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72, note di variazione ex art. 26, autofatture, ecc.) e allegati, veicolati tramite il SdI.
La validità legale della conservazione è garantita dal sistema alle regole tecniche ex art. 71, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). I soggetti interessati, facendo richiesta, possono ottenere l’esibizione delle fatture conservate.

 

 

Dichiarazioni redditi 2018

PROROGA DEI VERSAMENTI AL 30.9.2019

L’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, DL n. 34/2019 ha disposto la proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dai modd. REDDITI / IRAP / IVA 2019/CCIAA.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA AL 30.9.2019

In merito ai soggetti che possono fruire della proroga in esame si rammenta che il citato comma 3 dispone che: “per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 … e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito ecc.

In base al comma 4 del citato art. 12-quinquies, la proroga si estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA, ossia a:

  •  collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
  •  soci di società di persone;
  •  soci di associazioni professionali;
  •  soci di società di capitali trasparenti;

 

La proroga opera anche nei confronti dei soggetti che per il 2018:

  • adottano il regime dei minimi / forfetari;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari (ad esempio, attività di agriturismo);
  • dichiarano una causa di esclusione dagli ISA.

SOGGETTI ESCLUSI

Non possono beneficiare della proroga i soggetti non interessati dagli ISA, quali:

  • persone fisiche “private”;
  • imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario. Ciò è stato altresì confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta all’interpello 2.8.2019, n. 330;
  • soggetti che hanno conseguito ricavi / compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.

ULTERIORE DIFFERIMENTO AL 30.10.2019 CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%

Con la Risoluzione n. 71/E, l’Agenzia conferma che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 17, DPR n. 435/2001, è possibile usufruire dell’ulteriore differimento di 30 giorni, ossia al 30.10.2019, applicando a quanto dovuto la maggiorazione dello 0,40% (4 € ogni 1.000 € di imposta)

RATEAZIONE

Per i soggetti che fruiscono della proroga, considerato che resta ferma la necessita di concludere il versamento entro il mese di novembre, il numero massimo di rate è pari a 3 ovvero 2 per coloro che scelgono di differire il primo versamento al 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,40% (4 € ogni 1.000 € di imposta)