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Gentilissimo Associato
ti informiamo che il 30 giugno 2025 in base alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, legge n°124/2017 – Art.3, comma 6-bis, DL n.73/2022 – Art. 22-bis, DL n. 198/2022 – Art.8, comma 2, Legge n. 160/2023) scade il termine per l’adempimento agli obblighi per la pubblicità e trasparenza relativa alle sovvenzioni e contributi pubblici percepiti nel 2024.
Ambito di applicazione della norma:
L’impresa / associazione / cooperativa che nel 2024 ha incassato sovvenzioni, contributi ed altri aiuti erogati da parte di una Pubblica Amministrazione / Ente assimilato è tenuta ad ottemperare all’obbligo di trasparenza previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, fornendo alcune informazioni nella Nota integrativa ovvero sul sito proprio Internet / portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
La normativa cita che sono interessate dagli obblighi di trasparenza solo le erogazioni di ammontare pari o superiore a 10.000 euro, nel periodo considerato. Questo limite va inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non quindi alla singola operazione.
In particolare il citato comma 125 prevede che nella Nota integrativa / sito Internet / portale digitale devono essere fornite le informazioni relative a:
“sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, … effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente, dalle pubbliche amministrazioni di cui [all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001] … e dai soggetti di cui [all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013]”.
L’obbligo di pubblicazione in esame non sussiste per gli aiuti di Stato / “de minimis” contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
L’interpretazione della norma – e in particolare quando si riferisce agli atti non aventi carattere generale – sembrerebbe escludere dall’obbligo di trasparenza i vantaggi economici ricevuti sulla base di un regime generale (quali, ad esempio, agevolazioni fiscali o contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni) e a limitare l’ambito di applicazione ai rapporti bilaterali – peraltro privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria – tra Pubblica Amministrazione e l’impresa.
Soggetti interessati all’adempimento:
I soggetti interessati all’adempimento sono riconducibili a due categorie:
- associazioni, fondazioni e Onlus, nonché cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (di cui al d.lgs n.286/1998);
- imprese.
I soggetti del primo gruppo adempiono agli obblighi di trasparenza pubblicando le informazioni relative alle erogazioni pubbliche, ricevute nell’esercizio finanziario precedente, sul proprio sito internet o analogo portale digitale, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Per quanto riguarda le imprese:
i soggetti tenuti al deposito del bilancio al Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile, hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e in quella dell’eventuale bilancio consolidato. In questo caso i tempi di pubblicazione seguono quelli di approvazione dei bilanci annuali;
i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del codice civile e quelli che non sono tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Aiuti esclusi dall’obbligo di trasparenza:
L’obbligo di pubblicazione non sussiste per gli aiuti di Stato / “de minimis” contenuti nel Registro nazionale degli aiuti si Stato (RNA).
Secondo quanto precisato dalle testate più accreditate sono esclusi dall’obbligo di trasparenza degli aiuti aventi carattere generale. Pertanto “la disciplina … viene … a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa.”
In merito il Ministero del Lavoro nella citata Circolare n.6 ha specificato che “per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni“.
Regime sanzionatorio della norma:
A partire dal 1° gennaio 2020, in caso di inosservanza delle predette disposizioni, è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione se il trasgressore non ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, gli sarà applicata la sanzione consistente nella restituzione integrale del beneficio.
Per gli associati che non hanno un sito internet dove pubblicare il dato, mettiamo a disposizione il nostro sito internet con una apposita sezione affinché possano osservare e adempiere alle previsioni normative; a tal proposito, qui di seguito è presento un form online da compilare in tutte le sue parti, dopo la compilazione e l’invio del modulo avverrà in automatico la pubblicazione, del contributo, nella sezione dedicata alla trasparenza dell’associazione.